BREVETTI & MARCHI
TUTTI I MARCHI E BREVETTI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI SILENTSYSTEM AUDIO GROUP

Cuffie SX 809 Super Power Bass ®
- Numero Domanda AN2014O000019
- Numero Brevetto 0000101677
- Data Deposito 27 giugno 2014
- Nazione Deposito Italia
- Codice Classi 1401

Marchio SILENTSYSTEM ®
- Numero Domanda 302013902162396
- Paesi deposito: Europa, Svizzera, USA, Cina
- Classe 09
- Classe 41
- Riproducibile in qualsiasi carattere, dimensione e colore

Marchio SILENTDISCO ®
- Numero Domanda 302016000042681
- Paesi deposito: Europa, Svizzera, USA, Cina
- Classe 09
- Classe 41
- Riproducibile in qualsiasi carattere, dimensione e colore

Marchio SUPER POWER BASS ®
- Numero Domanda 302014902273639
- Paesi deposito: Europa, Svizzera, USA, Cina
- Classe 09
- Classe 41
- Riproducibile in qualsiasi carattere, dimensione e colore
DATABASE MARCHI E BREVETTI
– Database marchi e brevetti italiani – Visita il sito
– Database marchi e brevetti spagnoli – Visita il sito
– Database marchi e brevetti comunitari – Visita il sito
DISPOSITIVO DELL’ART. 473 CODICE PENALE
(1)Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi (2) o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (4).
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (4).
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
NOTE
(1) Tale articolo è così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.
(3) Per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l’esclusiva per lo sfruttamento di un’opera dell’ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.
(4) Entrambe le condotte non richiedono un’imitazione servile, quanto l’idoneità a trarre in inganno il consumatore.